Incentivi di sostegno per lavori in corso d’opera
Incentivi di sostegno per lavori in corso d'opera. Il decreto Sostegno Bis mette a disposizione un fondo da 100 Milioni per compensare l'aumento dei prezzi...
Incentivi di sostegno per lavori in corso d’opera.
Il decreto Sostegno Bis mette a disposizione un fondo da 100 Milioni per compensare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, riguardante i lavori in corso d’opera.
Le condizioni per la compensazione
Per il riconoscimento della compensazione sono previste le seguenti condizioni:
- la compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021;
- la compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, superiori all’8%, verificatesi nell’anno 2021 e rilevate con decreto del MIMS;
- l’appaltatore è tenuto a presentare apposita istanza alla stazione appaltante con le modalità indicate nella circolare MIMS del 25 novembre 2021.
L’articolo della legge Sostegni bis sulla revisione prezzi
L’articolo 1 della legge n. 106/2021 è costituito dai seguenti 9 commi:
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 %, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 % se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 % complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al dlgs n. 163/2006, e dell’art. 216, comma 27 -ter, del codice di cui al dlgs n. 50/2016.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 % delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al dlgs 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al dlgs 50/2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Mims, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
FAQ
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Questa minaccia ha portato diversi stati a intentare una causa contro il Dipartimento dei Trasporti, sostenendo che questa richiesta violi la Costituzione degli Stati Uniti e le leggi federali sull’immigrazione. Gli stati coinvolti nella causa affermano che il Dipartimento dei Trasporti non ha il diritto di condizionare i finanziamenti federali in base alla cooperazione nell’applicazione delle norme sull’immigrazione.
La questione è diventata particolarmente controversa in quanto molti stati hanno politiche locali che limitano la collaborazione con le autorità federali sull’immigrazione, per proteggere i diritti e la sicurezza delle comunità di immigrati. Inoltre, alcuni ritengono che la minaccia del Dipartimento dei Trasporti possa essere un tentativo di coercizione politica da parte dell’amministrazione Trump.

La causa intentata dagli stati è ancora in corso e potrebbe avere importanti implicazioni sulle relazioni tra i governi statali e federali negli Stati Uniti, nonché sulle politiche sull’immigrazione del paese nel loro complesso.
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