Tettoia Aperta su Quattro Lati: SCIA o Permesso di Costruire?
Il Tar Campania, con la sentenza n. 1438/2024, ha chiarito la distinzione tra una tettoia aperta su tre lati, addossata al fabbricato principale, e una...
Il Tar Campania, con la sentenza n. 1438/2024, ha chiarito la distinzione tra una tettoia aperta su tre lati, addossata al fabbricato principale, e una tettoia isolata, aperta su quattro lati.
Questa differenza è cruciale per determinare il titolo edilizio necessario per la realizzazione di tali strutture. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è generalmente sufficiente per le tettoie aperte su tutti i lati, soprattutto se queste non incidono sulla volumetria e facciata dell’edificio principale.
Tettoia Aperta su Quattro Lati, Differenze Tra SCIA e Permesso di Costruire
Le tettoie aperte su quattro lati richiedono differenti procedure edilizie: SCIA per interventi minori e Permesso di Costruire per strutture maggiori.
SCIA per Tettoie Isolate
Una società proprietaria di un opificio industriale si trovava a dover demolire delle tettoie realizzate senza titolo edilizio, in seguito a un’ordinanza comunale. Le strutture, aperte su tutti i lati e isolate dall’edificio principale, erano realizzate in ferro con copertura in onduline e utilizzate a scopi produttivi.
La società ha presentato una SCIA in sanatoria per queste opere, contestando l’ordinanza di demolizione del Comune. Secondo il Tar, la presentazione della SCIA in sanatoria dovrebbe “sterilizzare” il potere sanzionatorio dell’amministrazione fino alla conclusione del procedimento.
Argomentazioni della Società
La società ha argomentato che le tettoie rientravano tra gli interventi di di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia. come previsto dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001.
Non creavano volumetria aggiuntiva, avevano carattere pertinenziale rispetto all’attività produttiva dell’opificio e non superavano il 20% della volumetria dell’immobile principale. Di conseguenza, secondo la società, non erano soggette a permesso di costruire ma potevano essere legittimate con una SCIA.
Decisione del Tar Campania
Il Tar ha stabilito che, in attesa della conclusione della pratica di sanatoria, l’amministrazione non può esercitare il potere sanzionatorio. Le tettoie, aperte su tutti i lati, valutate come pertinenti dal punto di vista urbanistico per vari motivi.
- Struttura Aperta: Essendo aperte su tutti i lati, non creano un incremento volumetrico significativo e non alterano i prospetti dell’edificio.
- Funzione Strumentale: Sono funzionali all’attività produttiva dell’opificio, quindi rientrano nelle pertinenze dell’immobile principale.
- Dimensioni Limitate: Non superando il 20% della volumetria dell’immobile principale, rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.
Regolamenti e Interpretazioni Giuridiche
Secondo il Tar, le opere rientrano negli interventi previsti dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e possono essere assentite con SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01.
Questa interpretazione è supportata da una consolidata giurisprudenza, che considera la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati come un intervento di ristrutturazione edilizia, non creando volumetria né incidendo sui prospetti. Pertanto, l’applicazione di sanzioni demolitorie è ritenuta illegittima per questi interventi, riservando tali sanzioni agli interventi di maggiore impatto urbanistico realizzati senza autorizzazione o in difformità totale.
Conclusioni finali
La sentenza del Tar Campania evidenzia l’importanza di una corretta individuazione del titolo edilizio per evitare sanzioni e interventi repressivi. Le tettoie aperte su tutti i lati, se di dimensioni limitate e pertinenziali rispetto all’attività principale, possono essere realizzate con una SCIA, senza necessità di permesso di costruire.
Questo approccio riduce i rischi di contenziosi e interventi sanzionatori, favorendo una gestione più efficiente e conforme degli interventi edilizi.
Fonti
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